Art. 4.
(Istanza di ammissione).

      1. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere, oltre alla trascrizione integrale della citazione che si intende notificare al convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile:

          a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

 

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          b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita del promotore della classe che si candida; il nome, il cognome e la residenza, ovvero il domicilio o la dimora, del convenuto o dei convenuti. Se il promotore della classe o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

          c) l'indicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

          d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono le medesime argomentazioni in fatto e in diritto;

          e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro complessivamente quantificata con indicazione dei criteri per la sua ripartizione tra i singoli partecipanti al giudizio;

          f) oltre a quanto previsto all'articolo 163 del codice di procedura civile, una esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda nonché delle domande proposte;

          g) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede possano essere rappresentati dal promotore della classe indicato alla lettera b); tale elenco deve contenere il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita e il danno documentabile;

          h) per ciascun soggetto nominativamente indicato nell'elenco di cui alla lettera g), un'apposita domanda con la documentazione comprovante il danno lamentato.

      2. L'istanza, sottoscritta ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il

 

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quale la notifica alle parti convenute ai sensi degli articoli 137 e seguenti del medesimo codice di procedura civile. Entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria insieme alla relativa documentazione e alla richiesta di iscrizione a ruolo; la stessa si intende proposta il giorno del deposito per la notifica.
      3. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al comma 1, lettera g), o comunque identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza stessa.
      4. Un estratto dell'istanza introduttiva, contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale davanti al quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti deve essere pubblicato, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente ma a spese dello Stato.